Presentazione Struttura

Qualche breve cenno alla Storia dell’IPAB “MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA. Dopo l’annessione del Veneto all’Italia, l’Amministrazione comunale di San Donà ebbe un diverso assetto, rispetto a quello avuto sino ad ora: organo principe divenne il Consiglio comunale, il Sindaco era di nomina regia, ma scelto tra i consiglieri ed affiancato da una Giunta di Assessori eletti dal Consiglio comunale tra i propri membri. A livello nazionale nel 1882 si ammettono all’elettorato politico tutti i cittadini maggiorenni che superino l’esame del corso scolastico obbligatorio oppure paghino un censo di 19,80 lire. Subito dopo nel 1915 diviene elettore amministrativo di un comune chi è cittadino italiano, ha compiuto 21 anni, ha la residenza nel comune ovvero paga nel comune un censo, e contro il quale non siano insorte cause di esclusione per incapacità o indegnità. A San Donà, cosa comune a quel tempo, gestivano l’amministrazione comunale personaggi corrispondenti a grandi proprietari terrieri. Tra questi si formò un comitato pro “monumento ai caduti in guerra 1915-18”, esigenza da sempre sentita dalla popolazione di San Donà, quella di erigere un monumento dove poter piangere i propri morti e in questo periodo storico sostenuta anche politicamente. Il comitato quindi era composto da uomini che, come tanti altri, sono appartenuti a territori dove si è svolta la grande guerra e che quindi avevano provato il coinvolgimento nel conflitto, e per i quali la realizzazione di un monumento che avesse ricordato i soldati periti nel conflitto bellico aveva una profonda importanza. Grande impulso alla creazione del monumento sandonatese diede anche la creazione proprio nello stesso periodo del monumento al “milite ignoto” a Roma nel 1920. La notizia che anche a San Donà si voleva costruire un monumento ai caduti arrivò a Roma grazie soprattutto all’associazione “nazionale fra le madri e vedove dei Caduti”, associazione nata anche a seguito della legge del 1917 che prevedeva e favoriva la nascita di organizzazioni, anche a livello locale, con finalità di assistenza ai figli di caduti in guerra, ed in generale alle famiglie di caduti in guerra. Solo però nel 1925, durante un consiglio di giunta comunale venne proposta l’idea della casa di ricovero, idea già proposta antecedentemente da Monsignor Saretta, e che si concretizzò nella volontà di erigere a San Donà una struttura “casa delle opere pie” che raggruppasse tutte quelle istituzioni come l’asilo, l’orfanotrofio, la casa di riposo...ecc. L’idea fu votata all’unanimità e si iniziò subito a mettersi al lavoro per la sua realizzazione, decidendo così che il “monumento ai caduti in guerra” sarebbe stata una casa di ricovero. San Donà di Piave divenne l’unico paese ad erigere un monumento dedicato ai caduti con insita un’opera residenziale per gli anziani e gli invalidi di guerra in Italia. Subito, nel 1925 si commissionò il progetto del monumento all’arch.cav. Camillo Puglisi Allegra di Messina, che lo redisse gratuitamente. Sempre nel 1925 si iniziò a costruire con i proventi delle donazioni ricevute sino ad allora, tramite l’impresa edile ing.G.V. Ravà e C., la quale si accontentò di ricevere in rimborso solo le spese vive. Il 25 febbraio 1926 il comitato stabilì di devolvere al comune tutte le somme ricevute e quelle che seguiranno per la costruzione del monumento. Il 12/09/1927 si ufficializzò davanti al notaio la donazione del piccolo appezzamento di terreno del Gr.Uff. Attilio Mazzotto, già messo a disposizione nel 1921, a favore dell’Opera Pia erigenda “Casa di Ricovero”. Il monumento verrà inaugurato nel 1930, ma la casa di ricovero partirà operativamente a regime nel 1932 e verrà riconosciuta ufficialmente nel 1936. A fine febbraio 1932, quindi, si era pronti e si invitava il podestà a trasferire gli anziani stanziati in altri istituti simili nella nuova struttura fissando la retta giornaliera in 5 lire. La casa di riposo di Mogliano, Gris, ne trasferì sei, altri avevano malattie tipo la pellagra e non potevano venir spostati, per coloro che necessitavano l’assistenza di un’infermiera, in quanto non auto sufficienti, la retta era fissata in 7.5 lire al giorno. Per aprire, oltre al benestare del podestà occorreva anche quello del prefetto, il quale si pronunciò ufficialmente il 26 marzo, benestare che doveva includere anche il parere positivo del Medico Provinciale, con l’attuazione di un proprio regolamento in ambito igienico sanitario. Nel 1933, Giobatta dall’Arme, primo presidente del consiglio del Monumento ai Caduti venne nominato podestà, quindi propose al presidente dell’ospedale Umberto I, Antonio Trentin, di prendere il suo posto di Presidente dell’amministrazione della casa di ricovero, il quale però declinò l’invito. Quindi divenne nuovo Presidente l’avv. Paolo Perissinotto, il quale consegnò il primo bilancio al podestà, nel 1934 indicando la presenza di 21 ospiti contro una capienza di 40, e che il gettito medio annuo di Enti e Privati ammontava a lire 2000. Il 2 febbraio 1937 arrivò finalmente la conferma di erezione in ente morale del monumento casa di ricovero, emanato da Re Vittorio Emanuele e da Mussolini a far data dal 29 ottobre del 1936, decreto inserito in Gazzetta ufficiale il 7 dicembre 1936. Veniva inoltre approvata l’amministrazione autonoma e lo statuto organico redatto il 16 luglio 1936 dal Ministro proponente. Lo statuto, sebbene redatto in un’epoca storica “particolare”, è il testimone delle intenzioni che si prefiggevano e che tutt’oggi ci si prefigge di ciò che debba essere una struttura di questo genere, ovvero non l’assistenzialismo generico, ma l’aiuto per i più indigenti. La casa di riposo che oggi è Ente pubblico, si formò nel 1925, con fondi di beneficienza di privati, ed è stata gestita inizialmente, per il suo funzionamento con parte sempre di fondi di privati, ed ancora fin ai giorni nostri, con lasciti testamentari i quali vengono utilizzati per ampliamenti e migliorie strutturali. Molti sono i soggetti che con il volontariato gratuito, o con compensi irrisori hanno portato avanti il funzionamento della struttura dalla sua apertura nel 1932, testimonianza che il monumento è nato dalla volontà dei cittadini sandonatesi, e non dalla volontà dello Stato. Alcuni significativi articoli del primo statuto, che durerà sino al 1969, della Casa di ricovero così recitavano:
Art.2 L’Istituzione ha per scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento, ed all’assistenza dei poveri d’ambo i sessi inabili al lavoro proficuo, in conformità all’art.2 Dlgs n.6535/1889, serie 3, (nota) aventi il domicilio di soccorso nel Comune di San Donà di Piave, e che non abbiano parenti tenuti per legge, a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo.
Art.4 Entro il limite dei posti disponibili possono essere ricoverati, a pagamento, anche inabili non aventi titolo al ricovero gratuito. E’ vietata qualsiasi disparità di trattamento tra i ricoverati.
Art.5 Nella casa di Ricovero non saranno accolte persone affette da malattia acuta o da infermità croniche omentali richiedenti cura ed assistenza medica o chirurgica.
Art.6 Le norme per il ricovero degli inabili e le garanzie per il pagamento delle rette di quelli non accolti gratuitamente sono determinate nel regolamento. La misura delle rette a carico di pubbliche amministrazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dal Prefetto.
Art.8 Nel caso di insufficienza di posti gratuiti, sono preferiti gli inabili i quali versino in più grave miseria ed in maggiore abbandono, salvo le preferenze stabilite dalla legge a favore degli invalidi e mutilati di guerra. Il numero dei posti gratuiti sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione si mezzi di cui dispone l’istituzione.
Art.10 Secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, i ricoverati sono occupati in lavori adatti alla loro età ed al loro stato fisico ed intellettuale e partecipano ai proventi dei lavori a loro eseguiti.
Art.20 Il Consiglio provvede all’ordinaria gestione della Casa di Ricovero ed al suo regolare funzionamento; forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno per il personale; promuove quando occorra, la modificazione dello statuto e dei regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati; delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Casa di Ricovero.
Art.24 La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal regolamento interno. Quando nel 1969 si modificò per la prima volta lo statuto, dette modifiche si riferivano principalmente alla nomina di presidente e dei consiglieri in quanto venivano ancora eletti con nomina prefettizia. Dopo la modifica tali nomine furono effettuate con una votazione nell’amministrazione comunale, escludendo definitivamente anche il parroco che ne aveva la partecipazione di diritto. L’opera pia passava di fatto sotto il controllo dell’amministrazione comunale. Prima di tale modifica, nel 1966, si lamentava una politica economica a discapito del personale che oltre a non percepire un adeguato compenso non era in numero sufficiente rispetto al numero degli ospiti, inoltre si accettavano ospiti da privati cittadini, senza alcuna garanzia in caso di inadempimento, delegittimando così il comune su cui veniva a gravare il domicilio di soccorso.
Nel 1997 lo statuto dell’Ente prevedeva principalmente le seguenti indicazioni normative:
Art.1: La Fondazione intitolata “Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra” è stata eretta in ente morale con amministrazione autonoma con decreto reale 29/10/1936 secondo lo statuto potestarile del 15/07/1936, detto statuto è stato poi nuovamente sostituito nel 1969.
Art.11: La Casa di Riposo è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri eletti dal Sindaco in conformità a quanto disposto dalle disposizioni delle leggi n.142/90 e n.83/93 e smi. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione colore che si trovano nelle impossibilità previste dalla Legge sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza. Il CdA nomina tra i suoi membri nella prima seduta il Presidente ed il Vicepresidente con separate votazioni, a maggioranza dei componenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento, assumendone le funzioni. Nei casi di assenza temporanea di entrambi il Consigliere più anziano nella carica, o in subordine per età, assume le funzioni di ordinaria amministrazione. In caso di sostituzione per morte, dimissione o altra causa, i componenti nominati in surrogazione durano in carica fino alla normale scadenza del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
Art.17: Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell’Ente adottando tutti i provvedimenti collegiali aventi contenuto discrezionale. I provvedimenti privi di carattere discrezionale sono adottati dal personale dirigente o direttivo secondo quanto previsto in apposito regolamento da adottarsi contestualmente all’approvazione della dotazione organica o della sua modifica.
Art.18: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
a) rappresenta l’istituzione;
b) promuove, coordina e controlla l’attività dell’Ente per conseguire il miglior funzionamento dei servizi;
c) sorveglia l’attività degli organi interni e ne assicura l’efficienza anche risolvendo gli eventuali conflitti;
d) verifica l’espletamento di tutti i servizi affinchè corrispondano alle finalità dell’Ente sotto il profilo dell’economicità e della socialità;
e) esercita le competenze previste dalla Legge, dallo Statuto, e dai regolamenti interni;
f)procede alle ordinarie verifiche di cassa del servizio di economato;
g) rappresenta in giudizio l’Ente e stipula in nome di questo i contratti deliberati dal Consiglio;
h) con delega revocabile può affidare ai membri del Consiglio di Amministrazione il compito di svolgere speciali mansioni e di rappresentarlo nelle sue funzioni con particolare riguardo alla sorveglianza sull’andamento dell’Ente ed ai rapporti con il personale.
Art.20: Le funzioni del Segretario del CdA sono svolte di norma dal Segretario pro tempore del Comune di San Donà, salvo diversa decisione del CdA. Al Segretario sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art.17.
Nel 2001 lo Statuto viene ulteriormente variato nella sostanza come segue:
Art.1: La fondazione intitolata “Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra”....ha sede in via San Francesco n.11 nel Comune di San Donà di Piave, nel territorio di competenza dell’ULSS10 Basso Piave....il patrimonio della Casa di Riposo consiste in: -terreno in via Asiago – immobile villa Sara – immobili in via Trento – Sede Casa di Riposo in via San Francesco – Villa Dante...l’inventario dovrà essere regolarmente tenuto ed aggiornato.
Art.6: La Casa di Riposo attinge i mezzi necessari al raggiungimento delle proprie finalità:
a) mediante versamento delle rette da parte o per conto degli ospiti;
b) mediante contributi e donazioni da parte di Enti pubblici e privati;
c) mediante lasciti, elargizioni e rendite patrimoniali. Gli immobili devono, di regola, essere dati in affitto. Mobili ed immobili devono risultare regolarmente inventariati.
Art.15: Al Consiglio di Amministrazione spettano compiti di programmazione, le attività di indirizzo dell’Ente e la verifica dei risultati. Le competenze del CdA e della dirigenza saranno disciplinate con apposito regolamento
Art.17 Il Segretario è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Istituto dell’organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, nei limiti delle attribuzioni riservategli dal CdA e del profilo professionale rivestito. Le sue competenze sono disciplinate dal regolamento di cui all’art.15.
Nuovamente lo Statuto è stato modificato nel 2005 come segue:
Art.12: Le funzioni degli amministratori danno diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute per l’espletamento del loro mandato. Il CdA può, con propria deliberazione, stabilire e quantificare, ai sensi e nel rispetto della normativa di legge, una indennità di funzione annuale.
Art.15: Al Consiglio di Amministrazione spettano compiti di programmazione, le attività di indirizzo dell’Ente e la verifica dei risultati. Le competenze del Presidente del CdA e della dirigenza sono disciplinate dalla legge o da apposito regolamento.
Art.17: Il Segretario-Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’istituto e dell’organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, nei limiti delle attribuzioni riservategli dalla Legge e dal CdA e del profilo professionale rivestito. Le sue competenze sono disciplinate dal regolamento di cui all’art.15. Si arriva infine all’attuale statuto approvato nel 2014, con le variazioni sostanziali che seguono:
Art.1: ...L’I.P.A.B è stata eretta in ente morale con amministrazione autonoma con decreto reale del 29/10/1936 secondo lo statuto podestarile del 15/07/1936. Successivamente negli anni lo statuto della Casa di Riposo ha subito ulteriori modifiche ed integrazioni che hanno avuto come risultato finale lo Statuto attualmente in vigore.
Art.2 L’I.P.A.B ha per fine statutario: -la cura, l’assistenza ed il recupero funzionale a favore delle persone in condizioni di non autosufficienza con particolare riguardo alle malattie quali morbo di Alzheimer ed altre forme di demenza o affetti da patologie invalidanti e degenerative aventi bisogno di cura e riabilitazione psicofisica. – L’erogazione di servizi sociali e socio sanitari sul territorio o a domicilio in accordo con gli organismi competenti e compatibilmente con le proprie risorse strutturali ed organizzative. – L’assistenza e la cura di persone in stato terminale. – La gestione dei servizi di Ospedale di Comunità. – Elaborare e promuovere progetti formativi, culturali, educativi ed assistenziali indirizzati anche al territorio a favore delle persone a sostegno del momento educativo/formativo della famiglia. – Promuovere e sostenere i progetti formativi indirizzati alle risorse umane anche esterne per, tra le altre cose, l’adeguamento delle competenze dei propri dipendenti ad ogni livello, in quanto essi costituiscono la leva strategica per l’evoluzione professionale e culturale. Per il raggiungimento di detti scopi l’Ente può avvalersi di convenzioni ed accordi con altri Enti e/o organismi privati. L’Ente può erogare servizi in forma gratuita o semigratuita, laddove esista disponibilità di bilancio.
Art.8: Gli organi della Casa di Riposo sono: - Il Consiglio di Amministrazione – Il Presidente – Il collegio dei revisori del conto.
Art.17: Il Segretario Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’istituto e dell’organizzazione delle risorse umane e strumentali  disponibili, nei limiti delle attribuzioni riservategli dalla legge e dal CdA e del profilo professionale rivestito. Le sue competenze sono disciplinate dal regolamento di cui all’art.15 (apposito regolamento interno, regolamento di amministrazione).
Nel 2019 è stata costituita ISVO, società che nasce da una partnership pubblico privata tra IPAB e la cooperativa socio culturale. www.socioculturale.it In Isvo, Ipab ha conferito il ramo della residenzialità e l’operazione è finalizzata alla costruzione di una nuova casa di riposo, che sarà ultimata nel 2022.
Attualmente Ipab detiene il 48% delle quote in Isvo. In capo ad Ipab sono rimasti i servizi dell’assistenza domiciliare, erogati per conto del comune e la gestione del centro diurno “Anchise”.
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